Nell’ambito dei ricorsi contro il semestre filtro di Medicina, sono arrivate delle nuove ordinanze cautelari del Tar del Lazio. Una in particolare rappresenta un importante punto di svolta, dal momento che chiede chiarimenti al Mur, al Cineca e ai singoli atenei sulle modalità di correzione dei test e sull’assegnazione delle sedi. Nelle recenti ordinanze, il Tribunale amministrativo si è inoltre espresso positivamente nei confronti della sede di Tirana, in Albania, del corso di Medicina dell’Università Tor Vergata di Roma. Secondo alcuni studenti, sulla piattaforma Universitaly non sarebbe stato indicato chiaramente che tale sede si trovasse all’estero. Al contrario, per il Tar la denominazione indicata sul portale conteneva esplicitamente ogni riferimento geografico.
Medicina, correzione test e assegnazione sedi: il Tar chiede chiarimenti
Con un’ordinanza del 20 aprile 2026, il Tar del Lazio ha chiesto un’istruttoria nei confronti del Mur, del Cineca e di alcuni atenei italiani per fare luce sui meccanismi dei test finali del semestre filtro di Medicina. Nello specifico, ha chiesto chiarimenti sul sistema di correzione delle prove e sulla modalità di formazione delle graduatorie, al fine delle assegnazioni delle sedi. Alcuni ricorrenti lamentano infatti di non essere stati ammessi nella sede scelta come prima preferenza, quando è stata consentita l’assegnazione presso la medesima sede di “candidati con punteggi e posizione deteriore”.
Per il Tar questo punto rappresenta una “difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”. Pertanto, ha disposto che il Ministero, il Cineca e le università coinvolte forniscano “documentati chiarimenti in merito al criterio oggettivamente difforme rispetto a quello stabilito nell’Allegato 1 al d.m. n. 1115/2025”. Inoltre, ha richiesto che venga chiarito il modo “con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta” e che vengano forniti “verbali e/o report di correzione redatti dal Cineca (lettura ottica, rilevazione informatizzata, errori di lettura), nonché degli atti relativi all’intervento manuale dei docenti sulle risposte a completamento non correttamente interpretate dal software”.
Per i legali dei ricorrenti, questo passaggio sarebbe di grande rilevanza dal punto di vista processuale, in quanto in discontinuità rispetto alle ordinanze precedenti, in cui le contestazioni erano state respinte. Le implicazioni per i candidati potrebbero quindi essere significative, poiché viene formalmente riconosciuta la necessità di verificare la correttezza dell’intera procedura di selezione, aprendo la strada a possibili rivalutazioni. In attesa di ulteriori sviluppi, il Tar del Lazio ha fissato una nuova udienza cautelare il prossimo 10 giugno.
Respinto il ricorso contro la sede di Tirana
In un’altra ordinanza, sempre datata 20 aprile 2026, il Tar respinge il ricorso contro la sede di Tirana, in Albania, del corso di Medicina dell’Università Tor Vergata di Roma, giudicandola legittima. “La denominazione della sede riportata nella piattaforma Universitaly (Medicina Roma Tor Vergata Tirana) indicava chiaramente ed inequivocabilmente la collocazione geografica del corso nella città di Tirana, trattandosi di circostanza di immediata e comune conoscenza che Tirana è la capitale della Repubblica di Albania e dunque sede estera, sicché non appare configurabile alcuna lesione del principio di trasparenza sotto il profilo della localizzazione del corso, essendo del tutto irragionevole sostenere che un candidato di media diligenza potesse ritenere che Tirana fosse una sede italiana”.
Gli studenti che hanno inserito tale sede tra le proprie preferenze lo hanno quindi fatto consapevolmente e volontariamente. Per quanto riguarda infine la questione della differente contribuzione studentesca applicata in Albania rispetto a quella applicata in Italia, il Tar precisa che il problema è già stato superato. “Agli studenti iscritti al corso presso la sede di Tirana per l’anno accademico 2025/2026 sarà applicata la tassazione universitaria secondo i criteri italiani legati all’ISEE, con conseguente equiparazione del trattamento contributivo degli studenti assegnati alla sede di Tirana con quello applicato agli studenti immatricolati presso la sede di Roma”.
Il fatto che l’equiparazione economica sia stata garantita solo per questo anno accademico non rappresenta per i giudici un “un vizio di legittimità dell’assegnazione”, dato che nemmeno “per gli studenti assegnati ad altre sedi italiane sussiste una garanzia vincolante di invarianza della contribuzione per l’intero ciclo di studi”.


