Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare di una studentessa del semestre filtro di Medicina, riguardante le modalità di scorrimento della graduatoria. Il caso riguarda una candidata assegnata a una sede indicata come seconda scelta (Università del Piemonte Orientale) anziché alla sua preferenza principale (Torino), nonostante avesse ottenuto un punteggio più alto di altri studenti assegnati in secondo turno proprio nella sede da lei scelta come prima preferenza.
Accolta domanda cautelare sulle modalità di scorrimento della graduatoria
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la fondatezza di un appello presentato da una studentessa del semestre filtro, la quale si è vista superare nell’assegnazione delle sedi da studenti con un punteggio inferiore al suo. I giudici hanno di fatto contestato le modalità con cui sono stati gestiti gli scorrimenti in graduatoria dopo il test di Medicina 2025.
Come si legge infatti nell’ordinanza datata 27 maggio 2026, il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere la domanda cautelare della studentessa e di “ordinare alla parte appellata di rideterminarsi in ordine all’assegnazione della sede alla parte appellante”. Per i giudici, quindi, ci sarebbe stato effettivamente un problema con il meccanismo dei ripescaggi. Dopo l’esame del semestre filtro, molti studenti con punteggi più alti sono stati infatti assegnati a università meno ambite, spesso lontane da casa, vedendosi superare pochi giorni dopo da candidati con votazioni inferiori, grazie agli scorrimenti successivi.
Ciò non sarebbe successo soltanto alla studentessa assegnata all’Università del Piemonte Orientale invece che alla facoltà di Medicina di Torino. Per gli avvocati che hanno seguito i ricorsi contro il semestre filtro, le anomalie avrebbero riguardato anche molti degli studenti finiti a studiare Medicina in Albania.
Motivazioni ed effetti pratici dell’ordinanza
Nell’ordinanza cautelare si leggono chiaramente le motivazioni per cui il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere l’appello della studentessa. “Rilevato che: il ricorso, ad un primo sommario esame, è assistito da fumus boni iuris, atteso che col punteggio ottenuto, senza l’operatività del meccanismo del ripescaggio del secondo turno, ossia con risultato valutato in assoluto, la parte appellante sarebbe stata assegnata, con priorità, in quanto in posizione poziore rispetto agli studenti che risultano ivi immatricolati solo in seguito all’applicazione del sistema di calcolo basato sul recupero e sulla doppia valutazione, alla Facoltà di Medicina di Torino, sua originaria sede di elezione, perché così indicata nelle preferenze allegate alla domanda di iscrizione, e non a quella del Piemonte Orientale, sua attuale sede di destinazione”.
Inoltre, “Ricorre altresì il pericolo di un danno grave ed irreparabile suscettibile di derivare dall’esecuzione del provvedimento impugnato, dal momento che le sedi dei due atenei distano fra loro circa 100 km, e che, soprattutto, sussistono esigenze cautelari legate a ragioni di continuità didattica, avendo parte appellante frequentato i corsi del primo semestre presso l’Università di Torino”.
Dunque, senza il meccanismo contestato del ripescaggio del secondo turno, la studentessa avrebbe avuto certamente priorità per la sede di Torino. Dove esiste fra l’altro un posto vacante. “Non pare che la sospensione del provvedimento impugnato possa cagionare pregiudizio alle prerogative organizzative del servizio didattico spettanti all’Università, non essendo contestata la disponibilità di un posto ulteriore, rimasto vacante, presso quest’ultima facoltà”.
L’ordinanza stabilisce pertanto che il MUR e l’università interessata debbano riesaminare l’assegnazione. Salvo ulteriori ostacoli tecnici, dovranno inoltre consentire alla studentessa di trasferirsi o essere assegnata a Medicina Torino in via cautelare. Si tratta di un ordine amministrativo immediatamente esecutivo, ma provvisorio. Di fatto, non stabilisce ancora definitivamente che il sistema di assegnazione fosse illegittimo. Tuttavia, vale fino alla decisione di merito. In altre parole, per adesso il meccanismo del semestre filtro rimane valido, come ribadito anche nelle ordinanze cautelari precedenti emesse sempre dal Consiglio di Stato.


